Art. 1781 – Diritti del depositario

Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa(1), a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito(2) e a pagargli il compenso pattuito 1802, 2761(3).

Note

(1)

Si pensi, ad esempio, al deposito di un animale ed alle conseguenti spese per mantenerlo e custodirlo.

(2)

Ad esempio, le spese sostenute per riparare un immobile danneggiato a seguito del deposito di un certo bene al suo interno ovvero a quelle giudiziarie per la citazione del terzo che vanta diritti sul bene (v. 1777 c.c.).

(3)

L’obbligazione di corrispondere il corrispettivo sussiste solo se, in deroga alla presunzione legale di cui all’art. 1767 del c.c., esso è dovuto. Se la sua misura non è stata fissata, si potrà ricorrere alle eventuali tariffe professionali esistenti.

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