Art. 1782 – Deposito irregolare

Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità 1834(1).

In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo 1813, 1822(2).

Note

(1)

Nel deposito irregolare perde rilievo l’obbligazione di custodire tipica del deposito (1766, 1768, 1770 c.c.). Ciò rende incerta la natura di tale contratto: secondo alcuni si tratterebbe di un mutuo (1813 c.c.), ipotesi rafforzata dal richiamo di cui al secondo comma; secondo altri di una figura a sé stante.

(2)

In particolare, tra le norme ritenute applicabili vi sono l’art. 1815 c.c., in tema di interessi; gli art. 1819 c.c. e 1820 c.c. in materia di risoluzione per mancato pagamento di una rata o degli interessi; l’art. 1822 c.c. in tema di promessa di mutuo.

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