Art. 1785 ter – Obbligo di denuncia del danno

(1)Fuori del caso previsto dall’articolo 1785 bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all’albergatore con ritardo ingiustificato(2).

Note

(1)

Tale articolo è stato aggiunto dall’art. 3, L. 10 giugno 1978, n. 316, adottata a ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.

(2)

Sul depositario incombe un onere, cui egli è tenuto per evitare la decadenza. Alla sua denuncia può essere equiparata la conoscenza che l’albergatore abbia avuto “aliunde” dell’evento.

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