Art. 1787 – Responsabilità dei magazzini generali

I magazzini generali(1) sono responsabili della conservazione delle merci depositate(2), a meno che si provi che la perdita, il calo 1695 o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell’imballaggio(3).

Note

(1)

L’attività dei magazzini generali è soggetta, per la funzione pubblica che essi svolgono, all’approvazione del ministero dell’industria. Analoga funzione è svolta dai depositi franchi, nei quali vengono custodite temporaneamente merci non imposte e non tassate.

(2)

Se il deposito ha ad oggetto cose fungibili non si tratta, comunque, di deposito irregolare (1782 c.c.) perché il depositario non acquista la proprietà dei beni ed il diritto di utilizzarli. Si può avere anche deposito c.d. alla rinfusa se i beni depositati, fungibili, si confondono con gli altri: in tal caso si forma una comunione (1100 c.c.) su di essi ed il depositante ha diritto solo alla restituzione del tantundem eiusdem generis.

(3)

La norma, quindi, prevede un regime di responsabilità più severo di quello previsto per il deposito in generale (1768 c.c.) ed analogo a quello dettato per il vettore di cose (1693 c.c.).

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