Art. 1791 – Nota di pegno

Alla fede di deposito è unita la nota di pegno (1), sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall’articolo precedente.

La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.

Note

(1)

Tuttavia, essi possono circolare separatamente in quanto la nota di pegno svolge anche una funzione autonoma e diversa da quella svolta dalla fede di deposito (v. 1790 c.c.).

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