Art. 1793 – Diritti del possessore

Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate 1777; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo 1996, 2000.

Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno 1791 sulle cose depositate 2784.

Il possessore della sola fede di deposito 1780 non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dell’articolo 1795; egli può valersi della facoltà concessa dall’articolo 1788.

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