Art. 1799 – Obblighi, diritti e poteri del sequestratario

Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto(1); in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti

Note

(1)

Le parti conservano tale potere anche dopo che il contratto è stato concluso: pertanto, esse hanno la facoltà di modificare, in corso di esecuzione, i poteri che la legge (1800 c.c.) o esse stesse hanno conferito al sequestratario.

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