Art. 1800 – Conservazione e alienazione dell’oggetto del sequestro

Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto alle norme del deposito 1766(1).

Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone pronta notizia agli interessati.

Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l’obbligo di amministrarle(2). In questo caso si applicano le norme del mandato 1703.

Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato 1574.

Note

(1)

In particolare, il sequestratario non acquista la proprietà delle cose in quanto trattasi di deposito regolare (1766 c.c.). Tuttavia, se il contratto ha ad oggetto denaro o beni fungibili, si può ritenere configurabile anche un deposito irregolare (1782 c.c.).

(2)

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui sia controversa la spettanza di un immobile o di titoli di credito (1992 c.c.) prossimi alla scadenza.

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