Art. 1801 – Liberazione del sequestratario

Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non può essere liberato che per accordo delle parti(1) o per giusti motivi(2)(3).

Note

(1)

Trattandosi di una ipotesi di mutuo dissenso, la liberazione presuppone il consenso di tutte le parti, quindi sia i sequestranti che il sequestratario.

(2)

Se la liberazione è fatta prima della definizione della lite e senza il consenso del sequestratario, questi ha diritto al risarcimento dei danni (1223 c.c.), se la stipula era a titolo oneroso (1802 c.c.).

(3)

Trattandosi di contratto intuitus personae, costituisce causa di cessazione del rapporto anche la morte del sequestratario.

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