Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito diversamente(1). Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l’amministrazione della cosa 1781(2).
Note
(1)
Si tratta di un contratto naturalmente oneroso ma che può non esserlo se le parti si accordano in tal senso.
(2)
Per il caso in cui i sequestranti non corrispondano il compenso, è previsto a favore del sequestratario un diritto di ritenzione quale strumento di autotutela (v. 2761, comma 3 c.c.)