Art. 1808 – Spese per l’uso della cosa e spese straordinarie

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa(1).

Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti 2756(2)(3).

Note

(1)

Anche se il regime è derogabile dalle parti, si ritiene che le spese ordinarie debbano sempre gravare sul comodatario, altrimenti vi sarebbe un corrispettivo per l’uso e, quindi, non si avrebbe più comodato.

(2)

Ai sensi dell’art. 2756 del c.c., il comodatario ha un diritto di ritenzione sulle cose oggetto della fattispecie a garanzia del proprio credito finché tali cose si trovano in suo possesso.

(3)

In tema di miglioramenti ed addizioni si ritengono applicabili le norme in tema di locazione per l’analogia tra gli istituti (v. 1592, 1593 c.c.).

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