(1)Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto(2).
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno(3) al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
Note
(1)
La previsione in esame costituisce argomento a favore della tesi per cui il comodato è contratto unilaterale che prevede obbligazioni a carico del solo comodatario (v. 1803 c.c.).
(2)
Tali ipotesi costituiscono cause di estinzione del contratto.
(3)
Secondo alcuni anche un bisogno non urgente legittima il diritto alla restituzione.