Art. 1809 – Restituzione

(1)Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto(2).

Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno(3) al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

Note

(1)

La previsione in esame costituisce argomento a favore della tesi per cui il comodato è contratto unilaterale che prevede obbligazioni a carico del solo comodatario (v. 1803 c.c.).

(2)

Tali ipotesi costituiscono cause di estinzione del contratto.

(3)

Secondo alcuni anche un bisogno non urgente legittima il diritto alla restituzione.

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