Art. 1815 – Interessi

Salvo diversa volontà delle parti(1), il mutuatario deve corrispondere gli interessi(2) al mutuante(3). Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284.

Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi(4)(5)(6).

Note

(1)

La presunzione legale è nel senso di un mutuo oneroso, definito anche mutuo feneratizio.

(2)

Il corrispettivo può anche non consistere nel pagamento di interessi ma, ad esempio, in un fare o in un dare. Inoltre, le parti possono anche stipulare un mutuo c.d. quotativo, nel quale il corrispettivo consiste in una partecipazione agli utili.

(3)

Secondo alcuni il contratto è unilaterale (1333 c.c.) in quanto prevede solo l’obbligo restitutorio a carico del mutuatario, essendo la consegna del denaro momento di perfezione del contratto e non obbligazione posta a carico del mutuante. La tesi non è condivisa nè da chi ritiene si tratti di un contratto consensuale nè da chi ritiene che, comunque, il mutuante sia gravato dall’obbligazione di non pretendere la restituzione del bene o del denaro prima della scadenza.

(4)

Comma così sostituito dall’art. 4, L. 7 marzo 1996, n. 108.

(5)

La precedente disciplina stabiliva che in caso di interessi usurari essi si riducevano, automaticamente, al tasso legale, in deroga al disposto dell’art. 1343 c.c.. Con la nuova formulazione il legislatore adotta una linea più severa, stabilendo una sorta di sanzione che converte il mutuo a tassi usurari in mutuo gratuito. Si noti che non si è scelto di estendere la nullità della clausola all’intera pattuizione (1419, 1 c.c.) in quanto ciò avrebbe significato, di regola, il sacrificio dell’interesse della parte debole del rapporto, il mutuatario.

(6)

Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modifiche, nella L. 28 febbraio 2001, n. 24, “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento de loro pagamento”.

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