Art. 1817 – Termine per la restituzione fissato dal giudice

Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze 1183(1).

Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà(2), il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice 1183 comma 2.

Note

(1)

Cioè alle circostanze considerate rilevanti dalle parti.

(2)

Si tratta della clausola “cum potuero” con la quale il mutuante concede al mutuatario la somma in base a intenti solidaristici.

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