Art. 1830 – Sequestro o pignoramento del saldo

Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l’eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l’altro correntista non può, con nuove rimesse(1), pregiudicare le ragioni del creditore. Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento(2).

Il correntista presso cui è stato eseguito il sequestro o il pignoramento deve darne notizia all’altro. Ciascuno di essi può recedere dal contratto(3).

Note

(1)

Questo perchè a seguito di una nuova rimessa il saldo potrebbe diminuire. Si ritengono invece ammesse le operazioni che lo facciano aumentare.

(2)

In tal caso prevalgono i diritti sorti anteriormente le cui rimesse non potrebbero pregiudicare il saldo esistente al momento del sequestro o pignoramento.

(3)

Il correntista che subisce pignoramento o sequestro può esercitare tale recesso solo se ha effettuato la comunicazione di cui al periodo precedente.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?