Art. 1832 – Approvazione del conto

(1)L’estratto conto trasmesso da un correntista all’altro s’intende approvato, se non è contestato(2) nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze(3).

L’approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni(4). L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura(5), che deve essere spedito per mezzo di raccomandata.

Note

(1)

La norma si applica anche alle operazioni in conto corrente bancario, stante il richiamo esplicito dell’art. 1857 c.c..

(2)

Al fine di non creare equivoci circa la volontà, o meno, di approvare il conto, la giurisprudenza richiede che la contestazione sia specifica e chiara.

(3)

Ad esempio, in quello ritenuto congruo rispetto all’attività bancaria se si tratta di conto corrente di tale natura (1852 c.c.).

(4)

L’approvazione è una dichiarazione di volontà assimilabile alla confessione (2730 c.c.). Essa non impedisce l’impugnazione per i soli ed eccezionali motivi considerati dalla norma: pertanto, l’impugnazione per motivi diversi è preclusa.

(5)

Si tratta della liquidazione finale, nella quale si hanno sia la fissazione del saldo sia la chiusura del contratto di conto corrente.

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