Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto(1), dandone preavviso almeno dieci giorni prima.
In caso d’interdizione, d’inabilitazione, d’insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto 78 l.f..
Lo scioglimento del contratto impedisce l’inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall’articolo 1831.
Note
(1)
Il periodo fa riferimento alle singole scadenze che vengono fissate per determinare il saldo nei contratti di conto corrente a tempo indeterminato.