Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla(1) nella stessa specie monetaria(2), alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi(3).
Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto(4).
Note
(1)
Si tratta di deposito irregolare, con il quale il depositario diviene proprietario del bene ed è obbligato alla restituzione del tantundem eiusdem generis. Di solito tali operazioni vengono eseguite in un conto corrente: si applicano, quindi, anche le relative norme (1852 ss., 1857 c.c.).
(2)
La banca è debitrice del depositante: pertanto, se il deposito è fatto in valuta estera essa ha facoltà, alla scadenza, di liberarsi corrispondendo quanto dovuto nella moneta avente corso legale ovvero nella moneta estera depositata (1278 c.c.).
(3)
Il preavviso costituisce un onere a carico del depositante.
(4)
Quasi sempre, tuttavia, le parti si accordano per consentire i depositi ed i prelevamenti anche in filiali diverse da quella di conclusione del contratto.