Art. 1836 – Legittimazione del possessore

(1)Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberata, anche se questi non è il depositante(2).

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato(3).

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali(4).

Note

(1)

La normativa antiriciclaggio ha stabilito, con provvedimenti successivi, che il saldo dei libretti di risparmio non deve superare una determinata soglia, attualmente fissata in € 1.000,00 (art. 12, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, c.d. Decreto Salva Italia, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214).

(2)

Secondo l’opinione prevalente il libretto al portatore configura un titolo di credito ed è assoggettato alla relativa disciplina (2003 ss. c.c.). Secondo un’opinione minoritaria si tratta, invece, di un documento di legittimazione che identifica colui che ha diritto alla prestazione ma non può circolare.

(3)

In tal caso vi è una scissione tra il titolare del credito (cioè il soggetto cui il libretto è intestato) e colui che ha diritto al pagamento, cioè il portatore.

(4)

Si vedano, tra gli altri, il D.M. 6 giungo 2002, in relazione ai libretti di risparmio postali ed il D. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico bancario.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?