Art. 1838 – Deposito di titoli in amministrazione

La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione(1) deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l’attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli(2). Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante(3).

Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi 2329, 2342, 2344, 2489, 2491 o si deve esercitare un diritto di opzione 2441, la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all’uopo occorrenti. In mancanza d’istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio.

Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonché il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.

È nullo il patto col quale si esonera la banca dall’osservare, nell’amministrazione dei titoli, l’ordinaria diligenza(4).

Note

(1)

Oggetto del contratto possono essere titoli di Stato ma anche azioni societarie, obbligazioni, titoli rappresentativi di merci ecc.

(2)

A seconda dell’oggetto (buoni del tesoro, cartelle fondiarie) i titoli di credito depositati possono attribuire diversi diritti, i quali, però, devono essere indicati espressamente sul documento (992 c.c.).

(3)

Di regola l’accredito avviene in un conto corrente bancario (1852 c.c.) dal quale la banca detrae anche le somme che le spettano a titolo di compenso e rimborso spese.

(4)

Sulla banca, comunque, grava l’obbligo di adottare la diligenza del professionista qualificato (v. 1176, 2 c.c.).

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?