Art. 1839 – Cassette di sicurezza

(1)Nel servizio delle cassette di sicurezza(2) la banca risponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei locali(3) e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito(4).

Note

(1)

Il contratto in esame è consensuale (1376 c.c.) e ad esecuzione continuata. Il depositario ha il diritto di porre all’interno della cassetta i beni personalmente e senza che la banca possa controllare, salvo alcuni limiti di contenuto che dipendono dalla contrattazione privata e dalla norme predisposte unilateralmente dalle banche.

(2)

Di solito le cassette si sicurezza si trovano in locali appositi della banca, a ciò attrezzati, e sono provviste di sistemi di chiusura particolarmente sicuri (ad esempio basati su un sistema di chiavi in possesso di soggetti diversi o sulla combinazione tra una chiave ed uno sblocco elettronico).

(3)

Pertanto la banca deve garantire non solo che i locali siano adeguatamente sorvegliati ma anche che siano idonei alla custodia delle cose.

(4)

Pertanto la banca deve dimostrare che si è verificare un caso fortuito e non dimostrare di non essere responsabile ai sensi dell’art. 1218 c.c.. Il fortuito non è integrato dal furto, atteso che le cassette sono volte, tra l’altro, proprio ad evitarlo. Sono invece inclusi eventi quali i terremoti. All’epoca dell’alluvione di Firenze, la giurisprudenza discusse se esso potesse qualificarsi caso fortuito anche in una città così tradizionalmente espostavi e se potessero considerarsi responsabili le banche non provviste di camere stagne.

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