Art. 1841 – Apertura forzata della cassetta

Quando il contratto è scaduto(1), la banca, previa intimazione all’intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere al tribunale(2) l’autorizzazione ad aprire la cassetta. L’intimazione può farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L’apertura si esegue con l’assistenza di un notaio all’uopo designato e con le cautele che il tribunale(2) ritiene opportune.

Il tribunale(2) può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita 1470 di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto è dovuto alla banca per canoni e spese.

Note

(1)

Si ritiene che l’apertura forzata possa aversi anche in ipotesi diverse, tra le quali il sequestro o l’espropriazione mobiliare, il fallimento del cassettista che rifiuti di riconsegnare le chiavi al curatore ovvero la morte del cassettista o un ordine dell’autorità penale.

(2)

L’art. 150 del D. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha istituito il giudice unico dal 2 giugno 1990, ha sostituito la parola “tribunale” alla precedente parola “pretore”.
L’art. 27, comma 2, D. lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha sostituito la parola “tribunale” con le parole “giudice di pace” con decorrenza dal 31/10/2021.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?