Art. 1842 – Nozione

(1)L’apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato(2).

Note

(1)

Si tratta di un contratto consensuale, ad effetti obbligatori ed a forma libera (1376 c.c.), chiamato anche fido o castelletto. La funzione svolta è analoga alla funzione svolta dal mutuo (1813 c.c.), ciò che ha posto il problema del suo esatto inquadramento. La distinzione tra le fattispecie sta nel fatto che nel mutuo il mutuatario diventa immediatamente proprietario del denaro, nel’apertura di credito solo dal momento in cui l’accreditato ne dispone.

(2)

Il contratto in esame è, di regola, oneroso ed il compenso può consistere negli interessi che maturano, in percentuale, sulla somma, ovvero in una provvigione fissa stabilita alla stipula.

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