(1)Nell’anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci(2), la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate(3). Il patto contrario deve essere provato per iscritto 2792.
Note
(1)
Il contratto in esame è consensuale e ad esecuzione continuativa (1376 c.c.). Esso è definito anche anticipazione semplice e si distingue dall’anticipazione bancaria in conto corrente, che si configura quando la somma è messa a disposizione per il tramite di un conto corrente (1852 ss. c.c.).
(2)
In particolare, possono essere oggetto dell’anticipazione titoli rappresentativi di merci, o le merci stesse: ciò che rileva è che si tratti di beni dei quali si può rapidamente accertare il valore, e questo al fine di poter sempre verificare se permane la proporzione tra valore di tali beni e valore dell’anticipazione.
(3)
In tal caso il pegno è regolare ed il documento in cui vengono indicate le cose ha solo funzione probatoria. Se, invece, il vincolo viene costituito su beni o titoli di cui alla banca viene data la facoltà di disporre si ha pegno irregolare.