Art. 1847 – Assicurazione delle merci

La banca deve provvedere per conto del contraente all’assicurazione delle merci date in pegno se, per la natura, il valore o l’ubicazione di esse, l’assicurazione risponde alle cautele d’uso(1).

Note

(1)

Per valutare se è necessario o meno procedere all’assicurazione, non si deve considerare solo il tipo di beni dati in pegno ma anche altri elementi, ad esempio il luogo di custodia o il loro valore. Quando la banca non vi provveda e si dimostra che vi era tenuta essa dovrà rispondere dell’eventuale danno subito dai beni.

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