La banca risponde secondo le regole del mandato 1703, per l’esecuzione d’incarichi(1) ricevuti dal correntista o da altro cliente(2).
Se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali(3) della banca questa può incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente(4).
Note
(1)
Si tratta degli incarichi previsti dal contratto, come ad esempio quello di incassare, per conto del cliente, somme versate tramite assegno se tra la banca ed il correntista vi è una convenzione d’assegno.
(2)
Ad esempio, l’ordine di un terzo di girare una data somma dal proprio conto a quello del correntista, definito, appunto, ordine di giro.
(3)
In relazione al mondo bancario la piazza indica il luogo in cui una banca ha una propria sede ovvero, appunto, una filiale, cioè una sede secondaria.
(4)
Tale comma prevede una eccezione alla regola per cui il mandato deve essere eseguito personalmente dal mandatario che può farsi sostituire solo se autorizzato dal mandante (v. 1717 c.c.). In tale caso, infatti, è la legge stessa a consentire la sostituzione e la banca risponde se è in colpa nella scelta (v. 1717, comma 2 c.c.).