Art. 1857 – Norme applicabili

Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829(1) e 1832.

Note

(1)

A differenza dall’art. 1829 c.c., qui la clausola “salvo incasso” non opera come condizione sospensiva, ma come condizione risolutiva mista e, quindi, l’acquisto del credito in capo alla banca si produce sin dall’inizio salva la possibilità che venga meno.

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