(1)Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell’interesse(2), anticipa al cliente l’importo di un credito(3) verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine(4), del credito stesso.
Note
(1)
Lo sconto è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma da parte della banca, e ad effetti reali (1376 c.c.).
(2)
L’esistenza dello sconto (cioè della deduzione degli interessi) è elemento fondamentale della fattispecie: se manca, non si ha il contratto in esame, ma uno diverso. L’entità degli interessi, che maturano dal giorno dello sconto a quello in cui il credito diviene esigibile, varia in base a diversi parametri, ad esempio la solvibilità del cliente, l’entità del credito e la sua data di scadenza.
(3)
Il limite massimo entro cui la banca è tenuta a ricevere i crediti che i clienti presentano si definisce castelletto di sconto.
(4)
La cessione avviene “pro solvendo”, in quanto il cedente è tenuto a garantire non solo la veritas nominis, cioè l’esistenza del credito, ma anche la bonitas nominis, cioè la solvibilità del ceduto (1266 c.c.). A volte le parti convengono che in caso di mancato incasso il cliente sia tenuto a versare ulteriori interessi, definiti “sopportato”.