Art. 1859 – Sconto di cambiali

Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata(1)(2)

Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole «senza accettazione»(3).

Note

(1)

Si tratta di due azioni diverse e non cumulabili.

(2)

Si veda l’art. 66, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario).

(3)

Si veda il R.D.L. 21 settembre 1933, n. 1345 (Cambiale tratta garantita mediante cessione del credito derivante da forniture), convertito nella L. 15 gennaio 1934, n. 48.

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