(1)Col contratto(2) di rendita perpetua una parte conferisce all’altra il diritto(3) di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della cessione di un capitale(4).
La rendita perpetua può essere costituita anche quale onere dell’alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.
Note
(1)
Il contratto in esame, di scarsa diffusione, è consensuale, formale (1350 n. 10 c.c.) e non aleatorio, a differenza della rendita vitalizia (1872 c.c.).
(2)
Oltre che il contratto, altre fonti possono creare una rendita perpetua: donazione (769 c.c.), promessa al pubblico (1989 c.c.), testamento (587 c.c.), onere testamentario (647 c.c.), sentenza giudiziale. In tali ipotesi si parla di rendita atipica ma solo in ordine alla fonte, ferma restando l’applicazione della disciplina in esame.
(3)
Il diritto in esame è un diritto di credito personale che, quindi, non dipende dal godimento dell’immobile e non si trasferisce con il trasferimento dell’immobile.
(4)
Se la rendita è il corrispettivo di una cessione d’immobile si parla di rendita fondiaria; se è il corrispettivo della cessione di un capitale si parla di rendita semplice (v. 1863 c.c.).