La rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore 753, nonostante qualunque convenzione contraria 1879(1).
Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.
Può anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non può eccedere l’anno.
Se sono convenuti termini più lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.
Note
(1)
Il debitore ha un diritto potestativo al riscatto, che si configura quale recesso unilaterale dal contratto (1373 c.c.) mediante pagamento di una somma alla controparte (v. 1866 c.c.).