Art. 1867 – Riscatto forzoso

Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto(1):

1) se è in mora 1219 nel pagamento di due annualità(2) di rendita 1868;

2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza;

3) se, per effetto di alienazione 769, 1470 o di divisione 713, il fondo su cui è garantita la rendita 1864 è diviso fra più di tre persone.

Note

(1)

In queste ipotesi è il creditore ad avere diritto al riscatto.

(2)

Più correttamente, la norma si riferisce a due rate che siano consecutive; esse possono anche essere stabilite per un tempo inferiore all’anno. Inoltre, nonostante la norma parli di “pagamento”, la stessa si ritiene applicabile anche all’ipotesi in cui il versamento della rendita non costituisca pagamento di un prezzo ma venga fatto a titolo gratuito (v. 1861, comma 2 c.c.).

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?