Art. 1872 – Modi di costituzione

La rendita vitalizia può essere costituita 1350 n. 10 a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale(1).

La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti(2).

Note

(1)

La rendita vitalizia è fattispecie formale (1350 n. 10 c.c.) e necessariamente aleatoria: il rischio grava su chi deve corrispondere la rendita e deriva dall’incertezza circa la durata della vita dell’avente diritto (v. 1873 c.c.). Come nella rendita perpetua (1861 c.c.), anche in quella vitalizia il diritto del soggetto è un diritto di credito. Se viene costituita per contratto esso è consensuale (1376 c.c.), di durata e con prestazioni periodiche corrispettive anche se indipendenti tra di loro.

(2)

Oltre a queste vi sono altre fonti tra le quali il contratto a favore di terzo (1875, 1411 c.c.), quello di assicurazione (1882 ss. c.c.) e la promessa al pubblico (1989 c.c.).

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