Art. 1873 – Determinazione della durata

La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario(1) o di altra persona(2).

Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone 1874(3).

Note

(1)

Il termine deve essere convenuto a pena di nullità della stipula (1418 c.c.). Affinché sussista l’alea tipica della fattispecie in esame, è necessario che vi sia incertezza circa la durata della vita del beneficiario, ciò che non sussiste, ad esempio, se questi è molto vecchio o è affetto da patologia che lo rende vicino alla morte.

(2)

La persona in questione può anche non essere ancora nata, nel qual caso la costituzione è condizionatamente sospesa (1353 c.c.).

(3)

In tal caso si ha un rendita congiuntiva, soggetta alla disciplina delle obbligazioni solidali (1292 c.c.) che si estingue alla morte della persona più longeva.

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