Art. 1878 – Mancanza di pagamento delle rate scadute

In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto(1), ma può far sequestrare(2) e vendere i beni del suo debitore affinché col ricavato della vendita si faccia l’impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.

Note

(1)

A meno che le parti, con apposita clausola, abbiano pattuito diversamente, essendo la norma derogabile.

(2)

In caso di inadempimento delle rate scadute, quindi, il creditore ha diritto di soddisfarsi coattivamente sui beni del debitore (v. 474 ss. c.p.c.).

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