Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non può liberarsi del pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualità pagate(1).
Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita(2), per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione(3).
Note
(1)
E’ discusso se il comma si riferisca ad un vero e proprio riscatto (1866, 1867, 1868 c.c.) ovvero ad un diritto di recesso unilaterale (1373 c.c.). A favore della prima tesi milita la rubrica della norma; a favore della seconda l’espressa menzione della rinuncia alla ripetizione delle somme pagate, la quale ha senso in relazione al recesso e non al riscatto.
(2)
Si ritiene che la norma si applichi sia alla rendita onerosa sia a quella non onerosa (1872 c.c.).
(3)
Si ritiene, però, che si possa inserire nella stipula una clausola che ancori la rendita al variare del potere d’acquisto del denaro.