Art. 1879 – Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta

Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non può liberarsi del pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualità pagate(1).

Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita(2), per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione(3).

Note

(1)

E’ discusso se il comma si riferisca ad un vero e proprio riscatto (1866, 1867, 1868 c.c.) ovvero ad un diritto di recesso unilaterale (1373 c.c.). A favore della prima tesi milita la rubrica della norma; a favore della seconda l’espressa menzione della rinuncia alla ripetizione delle somme pagate, la quale ha senso in relazione al recesso e non al riscatto.

(2)

Si ritiene che la norma si applichi sia alla rendita onerosa sia a quella non onerosa (1872 c.c.).

(3)

Si ritiene, però, che si possa inserire nella stipula una clausola che ancori la rendita al variare del potere d’acquisto del denaro.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?