Art. 1880 – Modalità del pagamento della rendita

La rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale è costituita(1).

Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è scaduta(2).

Note

(1)

Il primo comma prevede il c.d. sistema delle rate posticipate.

(2)

Da ciò si ricava che l’ipotesi normale è quella della modalità di pagamento a rate posticipate. Quella a rate anticipate, invece, deve essere espressamente convenuta dalle parti.

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