(1)L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro(2), ovvero a pagare un capitale o una rendita 1872 al verificarsi di un evento attinente alla vita umana 1919(3).
Note
(1)
L’assicurazione è un contratto consensuale (1376 c.c.), ad effetti obbligatori ed aleatorio (1467 c.c.). Inoltre, esso deve essere provato per iscritto (1888 c.c.).
(2)
Tale inciso fa riferimento alla prima categoria di assicurazioni private, cioè quella contro i danni (1904 ss. c.c.), nella quale, oltre ai pregiudizi prodotti all’assicurato da un sinistro, rientra anche l’assicurazione per i danni a terzi. In tali ipotesi, l’obbligo di pagamento dell’assicuratore sorge quando l’assicurato subisce il danno ovvero quando lo provoca al terzo.
(3)
L’ultima parte della norma fa riferimento all’altra tipologia di assicurazioni private, cioè quelle sulla vita (1919 ss c.c.), nelle quali l’obbligo di pagamento sorge al verificarsi dell’evento dedotto in contratto che può essere la morte o la sopravvivenza dell’assicurato.