Art. 1886 – Assicurazioni sociali

(1)Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.

Note

(1)

Le assicurazioni sociali sono quelle predisposte ed imposte a favore di determinate categorie di soggetti che si trovano in stato di bisogno. Esempio tipico è costituito da quelle a favore dei lavoratori per le ipotesi di morte, infortunio o invalidità che sono obbligatorie e sostenute dall’INPS quale ente statale.

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