(1)Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.
Note
(1)
Le assicurazioni sociali sono quelle predisposte ed imposte a favore di determinate categorie di soggetti che si trovano in stato di bisogno. Esempio tipico è costituito da quelle a favore dei lavoratori per le ipotesi di morte, infortunio o invalidità che sono obbligatorie e sostenute dall’INPS quale ente statale.