Art. 1891 – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta 963(1), il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.

All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione 2756.

Note

(1)

In entrambe tali ipotesi la stipula è fatta nell’interesse di un terzo (v. 1411 ss. c.c.) e si ha una scissione tra lo stipulante ed il beneficiario. Si ha la prima fattispecie quando, ad esempio, un imprenditore si avvale della collaborazione temporanea di lavoratori per un impiego rischioso e decide di assicurarli. Si ha la seconda quando, ad esempio, il trasportatore che esercita un pubblico servizio di linea conclude la stipula a favore di coloro che usufruiranno del servizio, dei quali non conosce in anticipo l’identità.

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