Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave 1893, 1894, 1898(1).

L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione(2).

L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata(3).

Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza(4).

Note

(1)

Si pensi all’ipotesi di assicurazione sulla vita (1919 ss. c.c.) nella quale l’assicurato non comunichi all’assicuratore di essere un malato terminale ovvero a quella in cui viene assicurata una casa (1904 ss. c.c.) ma lo stipulante non comunica un grave problema alla struttura di cui è a conoscenza.

(2)

L’impugnazione deve poi avvenire entro l’ordinario termine di cinque anni (v. 1442 c.c.) e non in quello più breve di un anno che l’art. 2952 c.c. stabilisce in tema di contratto di assicurazione, in quanto quest’ultimo opera per i diritti derivanti da una stipula valida e non viziata.

(3)

I rimedi che l’ordinamento appresta per le ipotesi di inesattezze o reticenza previste dalla norma sono quindi due: l’annullamento, ma anche l’inefficacia della stipula nei confronti dell’assicuratore, se il sinistro si verifica nel periodo di tre mesi previsto per chiedere tale annullamento.

(4)

In tale ipotesi non avrebbe senso estendere l’azione di annullamento anche a quella parte di contratto per la quale le dichiarazioni sono state veritiere.

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