Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto(1).
Note
(1)
Si pensi al caso in cui venga stipulata un’assicurazione sulla vita (1919 c.c.) di una persona già morta. La norma opera anche nel caso di rischio c.d. putativo cioè inesistente ma ritenuto esistente dalle parti.