Art. 1900 – Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti

L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave(1).

L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere(2).

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana 2 Cost. o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore 1914 comma 3(3).

Note

(1)

In caso di dolo, invece, non è ammesso il patto contrario pertanto è sempre escluso che l’assicuratore possa essere chiamato a rispondere.

(2)

Ad esempio, nel caso di sinistro causato da un soggetto incapace (2047 c.c.) ovvero in ipotesi di responsabilità dei genitori, tutori, precettori o maestri d’arte (2048 c.c.).

(3)

Si pensi, ad esempio, al caso in cui il soggetto agisca causando un sinistro per evitare un maggior danno all’assicuratore.

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