L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave(1).
L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere(2).
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana 2 Cost. o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore 1914 comma 3(3).
Note
(1)
In caso di dolo, invece, non è ammesso il patto contrario pertanto è sempre escluso che l’assicuratore possa essere chiamato a rispondere.
(2)
Ad esempio, nel caso di sinistro causato da un soggetto incapace (2047 c.c.) ovvero in ipotesi di responsabilità dei genitori, tutori, precettori o maestri d’arte (2048 c.c.).
(3)
Si pensi, ad esempio, al caso in cui il soggetto agisca causando un sinistro per evitare un maggior danno all’assicuratore.