Art. 1903 – Agenti di assicurazione

Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione(1) possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge 1753.

Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell’assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell’esecuzione del loro mandato, davanti l’autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l’agenzia presso la quale è stato concluso il contratto 1392(2).

Note

(1)

La legge 7 febbraio 1979, n. 48 ha istituito l’albo nazionale degli agenti di assicurazione al quale devono essere iscritti coloro che esercitano tale attività. Non possono svolgere tale attività i c.d. brokers, cioè coloro che esercitano professionalmente l’attività di mettere in contatto tra di loro compagnie di assicurazione e potenziali clienti.

(2)

Essi sono dotati sia della rappresentanza sostanziale che della rappresentanza processuale.

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