Salvo patto contrario, l’assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato.
Se il vizio ha aggravato il danno, l’assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito(1).
Note
(1)
La salvezza che la norma fa del patto contrario pone alcuni problemi di coordinamento tra questa disciplina e quella dettata in tema di dichiarazioni inesatte e reticenze (v. 1892, 1893 c.c.). Infatti, ai sensi della norma in esame le parti possono, con patto contrario, stabilire che l’assicuratore indennizzi l’assicurato anche per il vizio intrinseco alla cosa che gli sia stato taciuto; invece, la disciplina generale stabilisce che tale circostanza legittima l’annullamento del contratto o il recesso dell’assicuratore (v. 1892, 1893 c.c.).