Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro(1), l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta(2), a meno che non sia diversamente convenuto(3).
Note
(1)
In tal caso si ha la c.d. sottoassicurazione: le parti stabiliscono che il valore garantito è inferiore a quello reale del bene. Ne deriva, ovviamente, che il premio sarà minore rispetto a quello che sarebbe dovuto se fosse assicurato l’intero valore. Poichè la sottoassicurazione si basa su un rapporto di valore tra beni garantiti, è escluso che essa possa applicarsi alle ipotesi nelle quali questo valore non è determinabile a priori, come, ad esempio, nell’assicurazione per responsabilità civile (v. 1917 c.c.).
(2)
Tale inciso fa applicazione della regola c.d. proporzionale che si basa sulla proporzione tra valore effettivo del bene e valore garantito.
(3)
La deroga si sostanzia nella c.d. assicurazione a primo rischio con la quale si conviene che verrà indennizzato il danno realmente subito ma entro dei massimali prestabiliti.