Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro(1), l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta(2), a meno che non sia diversamente convenuto(3).

Note

(1)

In tal caso si ha la c.d. sottoassicurazione: le parti stabiliscono che il valore garantito è inferiore a quello reale del bene. Ne deriva, ovviamente, che il premio sarà minore rispetto a quello che sarebbe dovuto se fosse assicurato l’intero valore. Poichè la sottoassicurazione si basa su un rapporto di valore tra beni garantiti, è escluso che essa possa applicarsi alle ipotesi nelle quali questo valore non è determinabile a priori, come, ad esempio, nell’assicurazione per responsabilità civile (v. 1917 c.c.).

(2)

Tale inciso fa applicazione della regola c.d. proporzionale che si basa sulla proporzione tra valore effettivo del bene e valore garantito.

(3)

La deroga si sostanzia nella c.d. assicurazione a primo rischio con la quale si conviene che verrà indennizzato il danno realmente subito ma entro dei massimali prestabiliti.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?