Art. 1908 – Valore della cosa assicurata

Nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.

Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti 1341(1).

Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti(2).

Nell’assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono(3).

Note

(1)

In tal caso si parla di polizza stimata, la quale costituisce un negozio concluso dalle parti al quale si ritengono applicabili, in particolare, le norme dettate in tema di vizi del consenso (v. art. 1427 del c.c.).

(2)

La dichiarazione in esame, pur se proviene da una parte (assicurato) ed è comunicata alla controparte (assicuratore) non è da questa accettata per iscritto, come accade per la stima, e rappresenta una semplice dichiarazione di scienza dell’assicurato.

(3)

Tale comma costituisce applicazione della eccezione prevista in generale dall’art. 1905 comma 2 c.c..

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