Art. 1909 – Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose

L’ assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell’assicurato(1); l’assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso(2).

Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata(3), e il contraente ha diritto di ottenere per l’avvenire una proporzionale riduzione del premio.

Note

(1)

La norma disciplina la c.d. soprassicurazione. Si ritiene che essa non sia valida come contratto di assicurazione ma come fattispecie atipica (1322, 2 c.c.) in quanto, ottenendo l’assicurato un lucro, manca la funzione indennitaria.

(2)

L’ultima parte del periodo induce a ritenere che la sanzione comminata dal legislatore non possa essere quella della nullità (1418 ss. c.c.) in quanto il contratto nullo è totalmente inidoneo a produrre effetti, mentre ai sensi della disposizione in esame l’assicurato è obbligato a versare i premi per il periodo in corso. La nullità, inoltre, in quanto sanzione eccezionale, dovrebbe essere espressamente prevista, laddove la formula “non è valida” lascia margini di incertezza interpretativa.

(3)

In particolare, l’effetto cui la norma si riferisce è quello che si produce nei confronti dell’assicuratore: egli, in caso di sinistro, è tenuto a versare un’indennità ridotta proporzionalmente sino al valore reale del bene.

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