Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori(1), l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore 1911.

Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.

Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno 1908(2).

L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente 5 l.f., la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori 1299.

Note

(1)

Si tratta della c.d. assicurazione cumulativa o plurima: vengono stipulate dall’assicurato più assicurazioni a copertura dello stesso rischio senza che le compagnie di assicurazione siano d’accordo tra di loro, nel qual caso si parla, invece, di coassicurazione (1911 c.c.). Nella prima ipotesi, a differenza di quest’ultima, si è in presenza di una obbligazione solidale (1292 c.c.).

(2)

Ciò presuppone che l’assicurato abbia dato avviso a tutti gli assicuratori, oltre che del sinistro, anche delle varie stipule a norma del comma 1.

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