Art. 1911 – Coassicurazione

Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori 1910(1).

Note

(1)

A differenza della c.d. assicurazione cumulativa o plurima (1910 c.c.) in tal caso si configura una obbligazione parziaria (v. 1292 c.c.). Di norma il contratto di assicurazione indica anche quale compagnia ha il potere di gestione e rappresentanza (1704 ss. c.c.).

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